Agenzia Polifunzionale di Breno

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Canevali Mauro e Lieta G. Antonio

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TESTO CONVENZIONE Assicurazione veicoli storici 

 

"FONDIARIA SAI Divisione SAI - NOSTALGIA CLUB Auto e Moto d'Epoca"
Coperture assicurative RC Auto

Modalità Operative

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PER TUTTI GLI ASSOCIATI

ASSICURAZIONI PER VEICOLI STORICI

 

AUTOVETTURE costo annuo Euro 207,00

MOTOVEICOLI costo  annuo Euro 120,00

 

 

Testo Convenzione 

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione prevede la copertura assicurativa Auto prestata dall'Impresa per i veicoli di proprietà dei singoli assicurati.

2.DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente conven­zione viene fissata di comune accordo tra le parti dalle ore 24 del giorno 15.07.2004 alle ore 24 del 15.07.2005.

Essa si intenderà tacitamente rinnovata per un periodo pari ad un anno e così successivamente, salvo che una delle Parti comunichi disdetta mediante lettera raccomandata da inviare all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza.

Sarà cura della Contraente comunicare ai propri associati la cessazione della convenzione stessa.

 

3.VEICOLI ASSICURATI

Tutti gli autoveicoli e motoveicoli d’epoca ad uso privato, adibiti a trasporto di persone su carta di circolazione di proprietà degli associati del Nostalgia Club auto e moto d’epoca.

 

4. MODALITA' DI EMISSIONE

Per usufruire delle condizioni previste dalla presente convenzione, l'Assicurato deve esibire all'atto della stipula della polizza un documento comprovante la sua qualità di associato al Nostalgia Club.

 

5. CONTRATTI IN CORSO

I contratti relativi alla copertura assicurativa Auto attualmente in corso presso l'Impresa, assunti anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione e di cui siano contraenti gli associati della Contraente, alla prima scadenza annuale successiva potranno essere sostituiti con contratti conformi alla convenzione stessa.

CONDIZIONI PARTICOLARI

6. GARANZIE PRESTATE

Responsabilità Civile

La garanzia può essere prestata anche da sola.

L'Impresa presta, contro il pagamento del premio pattuito, la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria di cui alla Legge 990 del 1969 e successive modifiche.

Sui contratti viene applicata la tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo, con lo sconto del 30% con premio minino di euro 73 e un premio massimo di euro 207 per le autovetture e di un premio minimo di euro 60 ed un premio massimo di euro 120 per i motoveicoli.

In occasione delle scadenze annuali dei contratti Fondiaria SAI Spa metterà a disposizione di ciascun Assicurato-Contraente della singola polizza – le nuove condizioni di premio, presso l’Agenzia o il punto vendita al quale sarà stato assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime.

Il pagamento da parte dell’Assicurato del nuovo premio proposto equivarrà ad accettazione e comporterà il rinnovo del contratto, che sarà variato solo in tale elemento.

Se l’Assicurato non intenderà accettare il nuovo premio potrà sia manifestare espressamente la propria volontà, sia evitare ogni sorta di comunicazione e limitarsi a non pagare il premio. In entrambi i casi il contratto si risolverà a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza annuale per la quale sarà stata esercitata la facoltà di modifica del premio.              

ALTRE GARANZIE

a) Incendio e Furto a valore a nuovo                    

Le garanzie devono essere prestate congiuntamente alla garanzia di RCA

Tasso indivisibile pari al 18 per mille lordo senza scoperti e franchigia;

 

b) Eventi Sociopolitici e Naturali a valore a nuovo

Le garanzie vengono prestate congiuntamente alle garanzie RCA ed Incendio e Furto al tasso indivisibile del 2 per mille lordo con scoperto obbligatorio del 10% con il minimo di 100 euro.

 

c) Tutela Giudiziaria

Per un rimborso massimo di euro 5.200,00 premio di euro 15,00 lordo annuale per veicolo.

 

7. RINNOVI ANNUALI

Il rinnovo annuale delle singole polizze alle condizioni pattuite con la presente convenzione è subordinato al perdurare della qualità di associato al Nostalgia Club.

8. MODIFICA DELLA CONVENZIONE

Qualora la convenzione venga rinegoziata, sarà cura della Contraente comunicare agli assicurati le nuove condizioni pattuite.

Queste ultime dovranno essere applicate per i contratti relativi alle nuove inclusioni successive alla data di efficacia delle modifiche. Per i contratti in corso, saranno applicate – previa eventuale sostituzione della polizza – a partire dalla prima scadenza annuale successiva alle variazioni introdotte.

9. CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE

Qualora la convenzione cessi, ai singoli contratti che fossero eventualmente rinnovati in data successiva alla cessazione della convenzione, verranno applicati i premi RCA previsti dalle tariffe Fondiaria SAI - Divisione SAI in vigore al momento del rinnovo.

Sarà cura della Contraente comunicare agli assicurati la cessazione della convenzione stessa.             

 

10.DIFFUSIONE DELL'INIZIATIVA

L’Impresa provvederà a portare a conoscenza delle proprie Agenzie la presente convenzione al fine di dare, tramite le proprie strutture organizzative, la migliore assistenza agli interessati per la stipulazione delle polizze.

 

11.CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

 

Garanzia di Responsabilità Civile

Le Condizioni tutte, generali, speciali ed aggiuntive, che la Contraente dichiara di aver ricevuto, cono­scere ed accettare, sono conformi a quelle riportate nel modello n.7619.

 

Garanzie diverse dalle altre

Le Condizioni tutte, generali e particolari delle altre garanzie,  che  il Contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare, sono conformi a quelle riportate nel modello n.7626.

Tutte le Condizioni di assicurazione sopra richiamate  formano parte integrante del presente contratto.

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